ASSOCIAZIONE KINNIYA PER LA VITA ONLUS
Kinniya per la Vita Onlus è un’organizzazione senza fine di lucro che nasce nel 2005 per intervenire nelle realtà di profondo disagio e allo scopo di apportare un concreto contributo in termini di sostegno economico e di sensibilizzare sulle problematiche che coinvolgono la famiglia e i minori.
L’associazione prende le mosse dall’esperienza del gruppo medico-pediatrico bergamasco, inviato in Sri-Lanka nell’ospedale da campo della protezione civile italiana in occasione dell’evento dello Tsunami nel dicembre 2004. L’incontro con gli ospiti dell’orfanotrofio della città di Kinniya e la situazione di estrema difficoltà in cui la struttura versava a causa della tragedia che ha colpito il Paese, determinando un forte rallentamento degli aiuti economici, hanno indotto il gruppo medico-pediatrico a dar vita ad un’associazione che si occupasse in primis delle necessità e delle emergenze nella struttura fondata e diretta da Mr. Moulavi Hassan.
In seguito alla morte di Mr. Hassan nel 2014, la gestione dell’orfanotrofio e la cura dei bambini ospitati sono stati affidati ai figli del fondatore, i quali già coinvolti nelle attività della struttura, stanno portando avanti, con impegno e volontà, i frutti seminati dal padre.
Uno dei primi obiettivi dell’Associazione Kinniya per la Vita Onlus è stato quello di contribuire al progetto di realizzazione di una nuova e adeguata struttura per bambini orfani.
Nel 2006 è stata portata a compimento la nuova casa per le bambine e grazie agli aiuti dell’Associazione è stato possibile edificare ed arredare i locali del nuovo orfanotrofio per i bambini ultimato nel 2008.
L’obiettivo attuale di Kinniya per la Vita Onlus è quello di promuovere l’adozione a distanza dei bambini orfani dell’orfanotrofio di Kinniya e di contribuire al mantenimento quotidiano degli orfani.
Attraverso i contatti diretti che i soci fondatori dell’Associazione hanno instaurato personalmente con Mr. Hassan ed i suoi figli, Kinniya per la Vita Onlus si impegna con serietà e trasparenza a portare avanti la raccolta fondi e l’attività di sostegno ai bambini accolti nell’orfanotrofio di Kinniya, così da poter garantire un contributo concreto e costante e dare la possibilità a questi uomini e donne del domani di aprirsi orizzonti solidi e sereni nella loro terra d’origine.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “KYNNYA PER LA VITA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”
Art. 1 – Costituzione e sede
Su iniziativa di Carlo Zavaritt è costituita, nelle forme previste dall’art.14 del c.c. ed ai sensi della normativa sul volontariato l’organizzazione di volontariato denominata:
“KYNNYA PER LA VITA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”,
in breve denominabile anche
“ASSOCIAZIONE KYNNYA PER LA VITA – ONLUS”
di seguito chiamata l’organizzazione.
L’organizzazione ha sede nel comune di Bergamo, in via Paglia n. 22/A e sede secondaria nel comune di Palazzolo sull’Oglio (Bs) in via SS. Trinità 26 ed opera sul territorio della Regione Lombardia. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi o sezioni in altre città della Regione Lombardia.
Art. 2 -Oggetto e scopo
L’organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore sociale.
L’organizzazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali, intende perseguire le seguenti finalità:
- sviluppo nella comunità locale della capacità di accoglienza, educazione e crescita culturale di soggetti orfani, fino al raggiungimento dell’autonomia sociale;
- adozione a distanza;
- creazione di strutture idonee al perseguimento degli obbiettivi di cui al punto 1.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’organizzazione potrà svolgere le seguenti attività, che vengono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzazione di incontri di sensibilizzazione e confronto pubblico;
- raccolta di fondi;
- sensibilizzazione delle problematiche di adozione a distanza;
- attività di controllo diretto in loco.
Al fine di svolgere le sopraccitate attività, l’organizzazione si avvale in
modo determinante delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri
aderenti.
L’organizzazione, laddove se ne presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 -Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dei contributi di privati;
- dei contributi degli aderenti;
- dei contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- dei contributi di organismi internazionali;
- di donazioni e lasciti testamentari;
- di rimborsi derivanti da convenzioni.
L’Organizzazione può acquistare beni mobili registrati e immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre accettare donazioni e con beneficio di inventario lasciti testamentari destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita’ previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’organizzazione da parte di chi intende aderirvi.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari.
I versamenti fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla organizzazione e a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Art. 4 -Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell’organizzazione
Sono aderenti dell’organizzazione:
- i fondatori;
- i soci dell’organizzazione;
- i beneficiari dell’associazione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Sono benemeriti dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impiego ad approvarne e osservare statuto e regolamento.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il compito di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto al trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino pronuncia del collegio stesso.
Art. 5 -Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate in modo personale, spontaneo e gratuito;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
I Soci hanno diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell’associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendimenti economici;
- eleggere ed essere eletti negli Organismi Dirigenti.
Art. 8 – Organi dell’organizzazione
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli aderenti all’associazione;
- il presidente dell’organizzazione;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9 -Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’associazione in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno tre consiglieri oppure dal collegio dei revisori. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita in presenza di:
- Regolare convocazione in termini di legge;
- Partecipazione di almeno il 50% più uno dei componenti l’Assemblea.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno della prima.
L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea delibera:
- A maggioranza assoluta;
- A maggioranza qualificata dei 3/4 degli Associati per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata per:
- l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
- l’approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Inoltre, l’Assemblea ordinaria ha altresì il compito di:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale e altri contributi a carico degli associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario.
Di ogni assemblea deve essere redatto verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi vale la maggioranza qualificata sopra menzionata.
Art. 10 -Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dall’assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
L’Assemblea, prima dell’elezione, procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La carica di segretario e tesoriere può essere svolta dalla medesima persona.
Il Consiglio può distribuire al suo interno altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Alle riunioni possono essere invitati altri soci o consulenti esterni che intervengono con voto consultivo.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario che firma insieme al Presidente.
Il Verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’organizzazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine di dicembre o, comunque, congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o Enti;
- in caso di dimissione di un membro del Consiglio Direttivo questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione ad un Comitato Esecutivo.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 11 – Il presidente
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 12 – Il vice presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.
Art. 13 – Il comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri per un totale di cinque membri.
Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze il comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.
Art. 14 -Il Segretario del consiglio direttivo
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.
Art. 15 – Libri dell’associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione.
Art. 16 -Il tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 17- Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessione di un membro effettivo).
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle proprie adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Art. 18 -Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’associazione chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati nella sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivi di interesse alla loro lettura.
Art. 19 -Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’organizzazione devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.
Art. 21 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo. Alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bergamo o il Presidente del Tribunale di Brescia per la filiale di Palazzolo sull’Oglio.
Art. 22 – Legge applicabile
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.
Per vidimazione:
Bergamo, 15 dicembre 2005
F.to: Carlo Zavaritt
” : Franco Schiantarelli Notaio (luogo sigillo)
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 in data 28.12.2005 al n.ro 5592 Serie 1.